D.Lgs. 81/2008 e lavori in quota

Il Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, noto anche come D.Lgs. 81/2008, inquadra i lavori in quota equiparandoli del tutto ad un tipo di attività che va ad esporre i lavoratori a potenziale rischio di caduta dall’alto verso un piano stabile.

Da notare che per “piano stabile” si intende una superficie che non può essere in alcun modo alterata per effetto di una caduta, per questo da considerare come piano stabile e parliamo dunque di un pavimento o terreno.

In particolar modo è stata individuato come livello massimo oltre il quale bisogna adottare le misure di sicurezza necessarie la quota di 2 metri.

Di seguito vediamo allora cosa prevede la normativa in caso di lavori in quota e quali sono i dispositivi di protezione individuale di base.

Cosa prevede la normativa relativa ai lavori in quota?

Il D.Lgs. 81/2008 ben conosce le esigenze di cantiere per le quali spesso è necessario lavorare a diversi metri di altezza. Per questo motivo, quando un determinato tipo di lavoro non può essere svolto in un luogo più sicuro, è necessario adoperare tutte quelle attrezzature che consentono agli operai di poter lavorare in sicurezza anche in quota, tenendo conto di quanto segue:

  1. Le misure di protezione collettiva hanno la priorità rispetto quelle di protezione individuale.
  2. È necessario adoperare le attrezzature di sicurezza di lavoro che siano proporzionate alle tipologie di lavoro in quota che ci si appresta ad effettuare, così da garantire maggiore libertà di movimento e minori rischi.
  3. Bisogna inoltre pianificare le modalità di accesso per i lavori da svolgere in quota in base alla durata del lavoro, dell’altezza e della frequenza di circolazione.

Appare dunque evidente che lo scopo di tali disposizioni sia quello di consentire in maniera adeguata l’individuazione dei giusti dispositivi di sicurezza in relazione ai tipi di rischi ai quali i lavoratori vengono esposti.

La formazione dei Lavoratori sulla sicurezza

Sempre secondo il D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a formare periodicamente i suoi dipendenti in merito quelli che sono i rischi cui essi sono sottoposti durante le proprie mansioni, nonché tutte le misure di sicurezza che essi hanno a disposizione e che possono adottare per ridurre al minimo il numero di possibili incidenti.

I lavoratori devono inoltre essere ben istruiti su quelle che sono le attrezzature di lavoro a loro disposizione e come queste possono essere adoperate per garantirne la sicurezza in ogni momento.

È importante che tale formazione non preveda semplicemente una parte teorica ma anche una pratica, così che i lavoratori possano già acquisire una certa manualità con quelli che saranno i rischi che andranno realmente ad affrontare sul lavoro e gli strumenti che consentono loro di poter lavorare in tutta sicurezza.

I dispositivi di protezione individuale

Per quel che riguarda i dispositivi di protezione individuale, il D.Lgs. 81/2008 richiede esplicitamente che, nel caso in cui non siano già state adottate delle soluzioni di protezione collettiva, vengano adoperati dei sistemi di protezione specifici ed a norma, come segue:

  • Dispositivi di ancoraggio
  • Assorbitori di energia
  • Dispositivi retrattili
  • Linea vita sul tetto
  • Imbracature
  • Corde

Questi sono soltanto alcuni tra i dispositivi di protezione individuale che devono essere adottati in cantiere.

Adottare tali soluzioni significa mettere gli operai in condizione di lavorare in massima sicurezza e dunque poter svolgere le quotidiane attività di lavoro senza alcun tipo di timore o patema d’animo, anche nel caso in cui debba verificarsi un errore.

Ricordiamo infine che la mancata applicazione di tali misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/2008 comporta per il datore di lavoro una pena detentiva che parte da 3 mesi e una ammenda che va da 2.500€ in poi.

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